Detassazione premi di produttività o produzione: ecco tutte le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, i limiti di importo agevolabili e come funziona la decontribuzione INPS per lavoratori e datori di lavoro. Guida completa per il 2018 e 2019
Sono due i recenti documenti contenenti le istruzioni relative alle agevolazioni sui premi di produttività: il primo riguarda il tema della decontribuzione INPS e il secondo invece affronta la tematica della tassazione con aliquota sostitutiva Irpef del 10% delle somme erogate.
Tutte le regole sulla detassazione dei premi di produttività sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57E del 29 marzo 2018, aggiornata in base alle novità introdotte nel corso dell’anno e che, a scanso di ulteriori modifiche, saranno in vigore anche per il 2019.
La detassazione dei premi di risultato e delle misure di welfare aziendale a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e successivamente dal DL 50/2017 è stata estesa sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Il primo banco di prova per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produzione è la dichiarazione dei redditi 2018.
Tra le diverse misure, nella circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito maggiori indicazioni sulla possibilità di esclusione dal reddito da lavoro dipendente le somme corrisposte dal datore di lavoro, anche a titolo di anticipazione o rimborso, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, non soltanto per il lavoratore ma anche per i familiari fiscalmente a carico.
Come già noto, il limite di importo di premio o misura di welfare aziendale per il quale è prevista l’applicazione delle agevolazioni fiscali con tassazione sostitutiva del 10% è adesso di 3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali (prima era di 2.000 euro).
Il limite, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, passa da 2.500 a 4.000 euro ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017.
Per i contratti stipulati dopo è stata invece prevista una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800. Inoltre la norma consente al lavoratore di non versare i contributi a proprio carico su questo importo.
Di seguito ci soffermeremo proprio sui due punti elencati di seguito: la detassazione Irpef dei premi di risultato e la decontribuzione delle somme erogate come incentivo alla produzione da parte dei datori di lavoro.
Prima di passare in rassegna le novità introdotte vediamo di seguito cosa sono i premi di produzione o produttività.
I premi di produttività vengono corrisposti ai lavoratori a seguito dell’incremento o miglioramento della produttività, ovvero aumento di qualità, di organizzazione e innovazione.
Al raggiungimento di particolari obiettivi al lavoratore è erogata una somma in busta paga sulla quale entro determinati limiti sulla quale sarà dovuta un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota fissata al 10% e, nel rispetto di determinate condizioni, sarà agevolata anche dal punto di vista contributivo.
In alternativa, possono essere concesse particolari forme di agevolazioni e benefit aziendali.
Le novità introdotte sui premi di produttività riguardano anche i lavoratori destinatari dell’agevolazione. Possono beneficiare della detassazione con imposta sostitutiva al 10% i lavoratori dipendenti che, nell’anno precedente, siano titolari di reddito non superiore ad 80.000 euro.
Il bonus di produttività può essere erogato in diverse forme:
Le agevolazioni fiscali per i premi di produttività si applicano ai datori di lavoro del settore privato.
Imprenditori, enti pubblici economici, associazioni culturali, politiche o di volontariato, studi professionali, consorzi ed enti ecclesiastici: questi alcuni dei soggetti interessati dall’agevolazione.
Per poter fruire della detassazione degli importi le imprese sono tenute al deposito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, del contratto in cui si prevede l’erogazione di premi di produzione variabili secondo la procedura telematica prevista dall’art. 5 del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto importanti novità, a partire dai beneficiari delle agevolazioni sui premi di produttività come sopra chiarito.
A partire dalle somme erogata nel 2017 la soglia del premio di produttività agevolato con la tassazione sostitutiva del 10% sale dai 2.000 euro attuali a 3.000 euro.
Nei casi di premio di produttività erogato in favore di lavoratori coinvolti pariteticamente dal datore di lavoro, la soglia è stata innalzata dai precedenti 2.500 agli attuali 4.000 euro, ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017.
Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il Dl n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell’aumento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800.
Proprio sulla detassazione e sulla decontribuzione dei premi di produttività sono recentemente stati pubblicati due importanti chiarimenti dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate. Vediamoli di seguito.
Per beneficiare della tassazione con imposta sostitutiva Irpef del 10% sulle somme erogate come premio di produzione, è necessario che sia stato raggiunto un incremento di produttività o redditività.
I criteri per la verifica nonché l’obiettivo incrementale da raggiungere devono essere stabiliti dal contratto collettivo e territoriale depositato dall’azienda ai fini della fruizione della detassazione dei premi di produttività.
A sottolineare il legame tra detassazione del premio e incremento del risultato è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello pubblicata il 19 ottobre 2018.
Se al termine del periodo congruo non sia raggiunto alcun incremento, sarà necessario per il datore di lavoro recuperare le imposte non versate in relazione alle somme erogate a titolo di premio di risultato applicando l’aliquota sostitutiva IRPEF del 10 per cento.
In merito alla decontribuzione dei premi di produttività l’INPS ha pubblicato la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, nella quale sono fornite le regole per datori di lavoro e dipendenti.
Lo sgravio contributivo si applica su una quota di premio non superiore ad 800 euro, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione di lavoro. L’agevolazione consiste in una riduzione percentuale per l’azienda e nell’esonero totale per il dipendente, secondo le seguenti regole:
Anche ai fini della decontribuzione delle somme erogate come premio di produzione il lavoratore dipendente non dovrà superare il reddito annuo di 80.000 euro.
Per cercare di fare ordine e alla luce delle diverse novità introdotte, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 29 marzo 2018 la circolare n. 5/E, con tutte le regole per l’applicazione della tassazione sostitutiva del 10% sui premi di risultato e sulle misure di welfare aziendale.
Tra i vari punti affrontati nella circolare, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il lavoratore, qualora previsto dal contratto aziendale o territoriale, potrà scegliere di convertire l’importo del premio aziendale anche con i benefit indicati dal TUIR (art. 51, comma 4), in particolare nella forma di utilizzo dell’auto aziendale, di prestiti concessi da parte del datore di lavoro e della fruizione dell’alloggio.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto la non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale forniti al lavoratore o ai suoi familiari fiscalmente a carico, anche sotto forma di anticipazione o rimborso parziale o integrale della spesa.
Le Entrate chiariscono che il regime fiscale di favore è riconosciuto sia nell’ipotesi in cui il benefit sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell’ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale.
I lavoratori potranno convertire i premi di produttività in benefit di welfare aziendale anche nel 2018. Si tratta di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 51 del Tuir, ovvero di beni o servizi.
I piani di welfare aziendale sono stati rafforzati e sono state previste sostanzialmente due nuove regole:
retribuzioni premiali erogate a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile;
retribuzioni convertite, a scelta del lavoratore, nella forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva
Inoltre, beni e servizi erogati nella forma di premi di produttività potranno essere estesi anche al nucleo familiare.
Precondizione necessaria per usufruire della detassazione dei premi di produttività è che siano stati stipulati dei contratti aziendali o territoriali, sottoscritti dalle principali associazioni sindacali o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
I premi di produttività si sono dimostrati ad oggi un importante incentivo all’efficienza aziendale e secondo i dati pubblicati dal Ministero del Lavoro alla data del 15 febbraio 2018, sono state compilate 30.428 dichiarazioni di conformità.
L’obiettivo delle novità su importo e regole di tassazione del premio di produttività è quello di incentivare la produttività aziendale.
La misura sarà un’importante vantaggio per i dipendenti, incentivati a migliorare le proprie prestazioni e ad aumentare la produttività aziendale per poter beneficiare di aumenti sullo stipendio, senza il rischio di un paradossale aumento della tassazione sui ricavi aggiunti.
l DL n. 50/2017 ha sostituito l’aumento dell’importo di premio agevolabile con l’imposta sostitutiva del 10% con un agevolazione di natura contributiva. Pertanto, per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, e quindi per i contratti che verranno stipulati e depositati dalle aziende nel 2019, è prevista invece la decontribuzione di una parte del premio erogato.
In merito al concetto di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, l’agevolazione sui premi di produzione si applica qualora i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento dei dipendenti, attraverso un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive.Si tratta in sostanza di imprese che prevedano la “partecipazione dal basso” dei dipendenti nelle scelte aziendali: è questo il perimetro entro il quale è possibile fruire della decontribuzione fino ad 800 euro del premio aziendale erogato ai dipendenti.
In merito alla decontribuzione prevista per la quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro sono previste:
In merito ai requisiti per poter beneficiare del bonus fiscale sui premi di produttività, è bene ricordare che è fondamentale che l’incremento di produzione previsto dai contratti collettivi sia verificabile.
Questo perché tra i requisiti previsti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme erogate a titolo di premio di risultato è necessario verificare che sia stato raggiunto un incremento di produttività o redditività in base a quanto previsto dal contratto collettivo.
La verifica del raggiungimento del risultato previsto per l’erogazione delle retribuzioni premiali dovrà essere effettuata in base al periodo congruo, definito dall’accordo, che potrà essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale.
A ribadirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, che ha sottolineato come il risultato conseguito dall’azienda e che giustifica l’erogazione del premio e l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata debba essere misurabile rispetto ad un risultato antecedente.
Pertanto nei contratti collettivi per la detassazione dei premi di risultato è necessario che siano stabiliti i criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.