L’OCRI, ai sensi dell’art.16 del Dlgs n. 14/2019, è l’organismo di composizione della crisi d’impresa che ha il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori.
Gli Organismi di composizione assistita della crisi (OCRI) sono costituiti presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ad essi è affidato il compito di:
La competenza territoriale dell’OCRI a cui devono essere indirizzate le segnalazioni o l’istanza del debitore, è determinata sulla base della sede legale dell’impresa.
È pertanto irrilevante l’eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore.
Il legislatore ha infatti voluto, da un lato, escludere ogni dilazione dovuta all'eventuale incertezza in merito all'individuazione della competenza per territorio con l’obiettivo di salvaguardare la tempestività dell’intervento, dall'altro, mantenere la vicinanza dei nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi rispetto alla localizzazione dell’impresa, ciò al fine di rendere più semplice per l’imprenditore l’accesso a questi strumenti.
L’OCRI a livello strutturale di organismo, secondo l’art.16 del Dlgs n.14/2019 è così composto:
Il referente non solo ha il compito di assicurare la tempestività del procedimento, ma deve curare l’esecuzione degli adempimenti amministrativi e vigilare sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Con l’obiettivo di assicurare la certezza, la sicurezza e la tempestività delle comunicazioni, il legislatore ha inoltre imposto l’uso della posta elettronica certificata all’ufficio del referente.
Nel caso in cui sia stata ricevuta la segnalazione degli indizi di crisi o l’istanza del debitore di assistenza nella composizione della crisi, il referente deve, a norma dell’art. 17 del Dlgs n.14/2019, procedere immediatamente alla segnalazione agli organi di controllo societari, se esistenti, ed alla nomina del collegio.
Il collegio è composto da 3 esperti che devono essere scelti tra quelli iscritti nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356).
Due dei tre componenti sono individuati mediante designazione diretta visto che:
La scelta di sentire anche il debitore è diretta non solo a consentire o meglio tener conto delle specificità dell’impresa, ma anche di fare in modo che l’OCRI operi e sia percepito dal debitore come un ente “amico”, il cui compito è quello di assisterlo e agevolarlo nella gestione della sua situazione di crisi.
Le designazioni da parte del Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e del Presidente della Camera di Commercio devono essere comunicate all’OCRI entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della richiesta.
Le designazioni devono inoltre essere improntate al canone di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell’incarico ed il referente ha altresì il compito di avere cura che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale.
Al fine di garantire la riservatezza della procedura, la richiesta di designazione non deve inoltre contenere alcun riferimento idoneo all’identificazione del debitore, salva l’indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell’impresa, desunte dal numero degli addetti e dall’ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.
Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono inoltre rendere all’OCRI, a pena di decadenza, l’attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all’art. 2, comma 1, lettera o), n. 2 e 3.
Il professionista deve infatti:
In caso di rinuncia o decadenza dall’incarico, il referente può procede alla sostituzione dell’esperto.
In considerazione del fatto che la competenza a gestire la composizione assistita della crisi da parte dell’OCRI è limitata agli imprenditori non minori, il referente deve procedere alla convocazione del debitore avanti all'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (OCC) competente per territorio, individuandolo in base alle preferenze del debitore e, in difetto, scegliendolo in base ad un criterio di rotazione, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi, qualora la segnalazione abbia ad oggetto un’impresa minore o un’impresa agricola.
Fino all'istituzione dell’Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, il Presidente della sezione specializzata, il Presidente della Camera di commercio e le Associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali - e per esse il referente - possono designare i componenti del collegio tra quelli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché all’Albo degli avvocati, purché in possesso di una specifica esperienza in materia di crisi di impresa, per avere svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o professionista presentatore della proposta in almeno 3 procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura, o 3 accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (art. 352).
Si precisa infatti che il decreto entrerà in vigore trascorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il compenso dell’OCRI, se non viene preventivamente concordato con l’imprenditore, viene liquidato ai sensi dell’art. 351 ad opera del Presidente della sezione specializzata in materia di crisi di impresa del Tribunale territorialmente competente, tenuto conto, separatamente, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e per l’eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.
L’art. 351 prevede difatti che debbono essere riconosciuti all’OCRI i costi amministrativi ed i compensi per i componenti del collegio.
I costi amministrativi ed i compensi per i componenti del collegio debbono essere concordati con il debitore.
Nel caso di mancato accordo con i debitori, i riferiti importi sono liquidati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale o da un suo delegato, tenuto conto dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.
L’art. 351 prescrive anche i parametri di riferimento che sono correlati al compenso dovuto al curatore nella liquidazione giudiziale e variano in rapporto alle specifiche attività svolte nelle diverse fasi del procedimento.
La norma prevede infatti che la liquidazione debba avvenire sulla base dei seguenti parametri:
Per quanto concerne i costi fissi che gravano sulle Camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI, si deve provvedere attraverso il pagamento di diritti di segreteria che vengono determinati sulla base di quanto disposto dall’art. 18 della L. 29 dicembre 1993 n. 580.
Il legislatore ha così garantito le risorse necessarie per rendere possibile il funzionamento degli OCRI, essendo stata effettuata una differenziazione tra costi amministrativi (variabili) e costi fissi (di segreteria), al fine di assicurare una copertura minima del servizio sul territorio.