Se si decide di portare in deduzione in un’unica soluzione il costo della manutenzione/ristrutturazione dell’ufficio, indicandolo alla voce generica del rigo G12, gli indicatori ISA rilevano il superamento del tetto del 5% e segnalano l’anomalia.
Un indicatore di anomalia dei nuovi ISA, riesce a misurare l’incidenza dei costi residuali di gestione, ed assumendo un valore basso è indice che il professionista abbia portato in deduzione del reddito professionale più di quanto consentito dal limite previsto del 5%.
Le norma per dedurre i costi
Secondo quanto previsto dal TUIR all’art. 54 comma 2: <<Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.>>
Il professionista potrebbe non tener conto di questa regola portando in deduzione una quota più consistente dei costi sostenuti al fine di godere di una sensibile diminuzione del reddito tassabile, scontrandosi però con l’articolo 54 del Tuir.
Gli indicatori ISA allertano
Un simile calcolo deve ora tener conto anche degli Isa, gli indici sintetici di affidabilità. Nel caso in questione, l’indicatore fotografa il rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e quelli totali e la loro plausibilità. Se le spese residuali, come quelle sostenute per l’ammodernamento dello studio, risultano percentualmente “eccessive” rispetto ai costi complessivi, scatta l’alert di anomalia.
Facciamo un esempio. Un professionista detiene all’inizio dell’esercizio beni materiali ammortizzabili per 100mila euro. Pertanto, le spese di ammodernamento dello studio potranno essere dedotte nell’anno di pagamento entro il limite massimo di 5.000 euro (ovvero il 5% di 100mila). Se il costo dei lavori nello studio è di 55mila euro, la quota eccedente i 5.000 euro (cioè 50mila euro) potrà essere portata in deduzione nei cinque periodi d’imposta successivi, con una quota annuale di 10mila euro.
Ammettiamo, però, che il professionista decida di portare in deduzione in un’unica soluzione l’intero importo dei lavori (ovvero i 55.000 euro), contravvenendo alla norma: in quel caso l’ISA segnalerà l’anomalia. Il contribuente potrebbe essere indotto a questo comportamento - che va ribadito, è irregolare - indicando i 55.000 euro nella voce generica “Altre componenti negative” (rigo G 12), confidando,in tal modo, di confondere il maggior costo con altri costi generici e quindi non agevolmente intercettabili dal Fisco.
Il rigo G12
In corrispondenza del rigo G12, campo 1, devono essere indicate tutte le componenti negative che concorrono alla formazione del reddito derivante dall’esercizio dell’arte o professione che non sono state incluse nei righi precedenti. Nel rigo deve essere indicato anche l’ammontare deducibile nell’anno delle spese sugli immobili utilizzati nell’attività, «nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti».
Ritornando al nostro esempio, l’indicatore non sarebbe, dunque, scattato se si fosse portato in deduzione nell’anno l’importo massimo di 5.000 euro. Invece, l’anomalia viene prontamente segnalata. Per capire come “ragiona” l’indicatore supponiamo che le spese del personale dipendente e dei consumi dello studio siano di 45mila euro. Gli oneri complessivi ammonterebbero, pertanto, a 100.000 euro (55.000 di lavori e 45mila di personale e consumi). In tal caso le spese di ristrutturazione risulterebbero superiori al 52% dei costi complessivi: circostanza che fa scattare l’anomalia.
Prima degli Isa l’agenzia delle Entrate poteva venire a conoscenza dell’irregolarità solo dopo la presentazione della dichiarazione. Ora, invece, gli ISA “denunciano” l’irregolarità prima ancora della presentazione del modello. Il contribuente sappia, pertanto, che eventuali “escamotage” si trovano da subito sotto una lente di ingrandimento.